[Talk-it] Emergenza copyright su Bari

Federico Cozzi f.cozzi at gmail.com
Sun Jan 18 13:47:11 GMT 2009


On Sun, Jan 18, 2009 at 2:26 PM, Simone Cortesi <simone at cortesi.com> wrote:
>> Calma, qui si sta parlando di un nudo e crudo elenco di nomi (vabbé,
>> messo in ordine alfabetico, ma non mi sembra una gran opera di ingegno);
>> una carta è ben altra faccenda.
> Perche'? Segue un disciplinare: chi l'ha realizzata, è solitamente una
> ditta, per conto del comune/regione, e chi ci ha lavorato non ha messo
> ingegno nel compilarla, ma ha osservato delle foto aeree e ha valutato
> cosa stava vedendo a monitor.

Secondo il d.gls 6 maggio 1999, n. 169:
"le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"
godono del normale diritto d'autore.
Secondo me è ragionevole che:
1. lo stradario di Bari (è un elenco alfabetico di vie) non ha
comportato "scelta" (sono elencate *tutte* le vie) né "disposizione"
(sono in forma tabellare semplice) e quindi non è coperto dal normale
diritto d'autore
2. una CTR invece richiede "scelta" (quali oggetti mappare? non sono
mappati tutti) e "disposizione" (quali dati vengono censiti di ciascun
oggetto?) e quindi gode del copyright.

Cito sempre da http://www.interlex.it/copyright/redolfi2.htm (avvocati):
"per la maggior parte delle banche dati pubbliche (pensiamo al
registro delle imprese o ai registri delle conservatorie immobiliari,
o al PRA) è la stessa legge che stabilisce la tipologia di
informazioni che debbono essere raccolte e le modalità di
organizzazione e di accesso alle stesse. In questi casi,
l'amministrazione che si fosse limitata a realizzare la banca dati
ottemperando a quanto disposto dal dettato normativo, non potrebbe
considerarsi autrice della stessa"  -> no copyright

ma anche:
"Qualora l'amministrazione realizzasse la banca dati in completa
autonomia potrebbe, invece, a rigore considerarsi autrice. In ragione
di ciò, avrebbe il diritto di impedire la riproduzione della banca
dati, una diversa disposizione o modificazione della stessa, la sua
distribuzione o comunicazione al pubblico." -> sì copyright

Ciò rinforza la tesi che esistano documenti "opere dell'ingegno" e
altri che tali non sono.

In entrambi i casi rimane comunque valida la tutela "sui generis" per
le banche dati, ma anche qui:
"Tale diritto, tuttavia, è riconosciuto dal decreto solo ai cittadini
di uno stato membro dell'Unione europea e alle imprese e società
costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione. Non è
quindi riconosciuto alle pubbliche amministrazioni."

In sostanza:
a. E' un'opera dell'ingegno? -> vige il copyright
Non è un'opera dell'ingegno ma è comunque una banca dati? -> vedi b

b. è prodotta da un cittadino o da un'impresa EU? -> vale la tutela sui generis
non è prodotta da un cittadino o da un'impresa EU? -> nessuna tutela sui generis

Ciao




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