[Talk-it] toponimi bilingue lingue minoritarie L.482/99

Minisini Belmonte, Alessandro alesmini a gmail.com
Gio 5 Lug 2012 17:56:33 BST


Vi Riassumo l'ultima legge per la tutela della lingua friulana:

riporto l' Art. 6 della legge regionale 29 del 2007

(Uso pubblico della lingua friulana)
1. L'uso della lingua friulana e' consentito nei rapporti con gli uffici
degli enti locali e dei loro enti
strumentali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.
2. Nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, il diritto di
usare la lingua friulana puo'
essere esercitato a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici
sono insediati.
3. Quando un'istanza e' avviata in lingua friulana la risposta e'
effettuata dagli enti di cui ai commi 1
e 2 anche in tale lingua.

Art. 8
(Atti e informazioni di carattere generale)
1. Gli atti comunicati alla generalita' dei cittadini dai soggetti di cui
all'articolo 6, sono redatti, oltre
che in italiano, anche in friulano.
2. I soggetti di cui all'articolo 6 effettuano la comunicazione
istituzionale e la pubblicita' degli atti
destinata al territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3 in italiano e
in friulano.
3. La presenza della lingua friulana e' comunque garantita anche nella
comunicazione istituzionale e
nella pubblicita' degli atti destinata all'intera regione.

Art. 10
(Cartellonistica in lingua friulana)
1. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, i cartelli, le
insegne, i supporti visivi e ogni altra
indicazione di pubblica utilita' esposta al pubblico negli immobili sede di
uffici e strutture operative
dei soggetti di cui all'articolo 6 sono corredati della traduzione in
lingua friulana con pari evidenza
grafica dell'italiano.
2. I soggetti di cui all'articolo 6 usano la lingua friulana con pari
evidenza grafica dell'italiano anche
nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto.
Qualora nell'erogazione del servizio
di trasporto pubblico siano previsti servizi automatici di comunicazione
vocale, questi sono forniti
anche in lingua friulana.
3. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la
cartellonistica stradale reca i
toponimi anche in lingua friulana, secondo le modalita' previste
dall'articolo 11.

Art. 11
(Toponomastica in lingua friulana)
1. La denominazione ufficiale in lingua friulana di comuni, frazioni e
localita' e' stabilita dalla
Regione, su proposta dell'ARLeF, tenuto conto delle varianti locali, e
d'intesa con i Comuni
interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 3),
dello Statuto speciale, i
soggetti di cui all'articolo 6 utilizzano entro l'area delimitata ai sensi
dell'articolo 3, accanto alla
denominazione in lingua italiana anche la denominazione in lingua friulana
dei comuni, delle
frazioni e delle localita', definita ai sensi del comma 1.

Art.14
L'insegnamento della lingua friulana e' garantito per almeno
un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, nell'ambito della
quota di flessibilita'
dell'autonomia scolastica.
-- 
Alessandro Minisini Belmonte
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